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Divieto Fattura Elettronica per Psicologi 2026: Diventa Permanente (Cosa Cambia)

Dal 2026 il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie ai privati è permanente: cosa cambia per gli psicologi, cosa è vietato e come adempiere.

Dopo sette anni di proroghe annuali, il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie ai privati è finalmente diventato permanente. Con il D.Lgs. 81/2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025), il legislatore ha modificato strutturalmente l’art. 10-bis del D.L. 119/2018, trasformando quella che era una misura transitoria in una regola a regime.

Cosa significa in concreto per uno psicologo con partita IVA? Te lo spiego in modo chiaro, senza giri di parole.

Il divieto in sintesi

Non puoi emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche private (pazienti). Punto.

Questo vale per tutti i professionisti sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS): medici, odontoiatri, psicologi, psicoterapeuti, infermieri, ostetriche, fisioterapisti e altre professioni sanitarie.

Perché esiste questo divieto

La ratio è la protezione della privacy del paziente. Le fatture elettroniche transitano attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, e il legislatore ha ritenuto che i dati relativi a prestazioni sanitarie — per loro natura sensibili — non dovessero passare da quel canale quando il destinatario è un privato cittadino.

Per le sedute con pazienti privati (persone fisiche):

  • VIETATO: emettere fattura elettronica via SdI
  • OBBLIGATORIO: emettere fattura cartacea o fattura elettronica extra-SdI (es. PDF consegnato al paziente)
  • OBBLIGATORIO: inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria (questo resta invariato)

Per le prestazioni verso aziende, associazioni, enti o altri professionisti con partita IVA (B2B):

  • ✅ La fattura elettronica via SdI è consentita e anzi obbligatoria come per qualsiasi altra operazione B2B

Per le prestazioni verso pazienti con partita IVA che richiedono fattura per la loro attività professionale:

  • ✅ Fattura elettronica via SdI consentita (è un’operazione B2B)

Sistema Tessera Sanitaria: non cambia nulla

Attenzione a non confondere i due adempimenti. Il divieto di fattura elettronica via SdI riguarda solo la fattura come documento fiscale. L’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (spese sanitarie per la precompilata) resta invariato.

Devi continuare a trasmettere al STS:

  • Codice fiscale del paziente
  • Importo della prestazione
  • Data e tipologia di spesa
  • Eventuale opposizione del paziente

La scadenza per l’invio è quella ordinaria: entro il 31 gennaio dell’anno successivo per le spese dell’anno precedente (invio annuale), oppure con cadenza semestrale se preferisci.

Cosa rischi se sbagli

Se emetti fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria a un privato, la fattura si considera non emessa. Le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta relativa alla fattura irregolare. In pratica, rischi una multa salata e in più devi rifare la fattura in formato corretto.

In concreto: come gestire la fatturazione

Ecco il flusso operativo che ti consiglio:

  1. Paziente privato (persona fisica): emetti fattura cartacea o PDF, la consegni al paziente, e trasmetti i dati al Sistema TS. Non passare dallo SdI.

  2. Azienda o ente (B2B): fattura elettronica via SdI normale. Nessun problema.

  3. Paziente con partita IVA che ti chiede fattura per la sua attività: verifica che la prestazione sia inerente alla sua professione. Se sì, fattura elettronica B2B. Se è una seduta personale, trattala come privato.

  4. Prestazione mista (es. seduta pagata in parte dal paziente e in parte da un’assicurazione): per la quota privato applichi il divieto, per la quota assicurazione/ente emetti fattura B2B.

Il gestionale giusto ti salva

Con un gestionale pensato per psicologi (come Psicologo Pro), la distinzione tra fatture SdI e non-SdI è automatica, e l’invio al Sistema TS è integrato. Niente calcoli manuali, niente rischio di sanzioni.

Riassumendo

DestinatarioFattura elettronica SdISistema TS
Paziente privato (persona fisica)❌ Vietata✅ Obbligatorio
Azienda / ente / associazione✅ Obbligatoria❌ Non dovuto
Altro professionista (se inerente)✅ Obbligatoria❌ Non dovuto
Misto (paziente + assicurazione)⚠️ Solo quota B2B✅ Quota privato

Il divieto è finalmente stabile: niente più proroghe da inseguire ogni dicembre. Ma la responsabilità di applicarlo correttamente resta in capo a te. Organizza il tuo flusso di fatturazione una volta per tutte e dormi sonni tranquilli.